Art. 3

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

In vigore dal 28 apr 2018
Modifiche all' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 1. All' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piano di gestione dei rischi in agricoltura»; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno è determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie.»; c) al comma 2, le parole: «Piano assicurativo» sono sostituite dalla seguente: «Piano»; dopo la parola: «elaborato» è inserita la seguente: «anche»; alla lettera f) le parole: «dei consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «degli organismi collettivi»; dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).»; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»; e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalità, l'entità del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonché i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi; b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) eventi coperti, garanzia; d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.»; f) al comma 5 e 5-bis, le parole: «piano assicurativo» sono sostituite dalla seguente: «Piano».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;32#art-3

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