Art. 1

Modifiche all'articolo_1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

In vigore dal 28 apr 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell', comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale; Visto in particolare l'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), recante delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati; Visto l' della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura; Visti gli della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell', della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Considerati gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 31 gennaio 2018; Acquisiti i pareri delle commissioni V bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e 5ª bilancio del Senato della Repubblica; Considerato che le altre commissioni parlamentari competenti per materia e la commissione parlamentare per la semplificazione non hanno espresso il parere nel termine prescritto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche all' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 1. All' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «eventi eccezionali», sono inserite le seguenti: «o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti»; b) al comma 2, le parole: «calamità naturali o eventi eccezionali», sono sostituite dalle seguenti: «calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti»; c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «contratti assicurativi», sono aggiunte le seguenti: «prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio»; d) al comma 3, lettera b), le parole: «Piano assicurativo agricolo annuale», sono sostituite dalle seguenti: «Piano di gestione dei rischi in agricoltura».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;32#art-1

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