Capo I
Art. 11
Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli Allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652
In vigore dal 12 mag 2017
1. Dopo l'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono aggiunti i seguenti:
a) «Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità».
Parte I
Elementi utili al calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità.
L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e elettricità è espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante (gCO2eq/MJ).
1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di CO2 equivalente come segue: CO2: 1 CH4: 25 N2O: 298
2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.
3. L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e dell'elettricità forniti dal fornitore è calcolata secondo la formula seguente:
∑(GHGix x AF x MJx ) - UER
x
Intensità dei gas a effetto = ---------------------------
serra del fornitore(#)
∑MJx
x
dove s'intende con:
a) «#», fornitore di cui all', comma 1, lettera i-sexies;
b) «x», l'elettricità e i combustibili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, individuati, questi ultimi, mediante il relativo codice di nomenclatura combinata indicato nei documenti previsti in materia di circolazione dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa;
c) «MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il calcolo è effettuato come segue:
1) Quantità immessa in consumo, ai sensi della disciplina vigente in materia di accisa, di ciascun combustibile di cui alla lettera b). Le quantità di carburanti e biocarburanti sono convertite nei rispettivi contenuti energetici in base alle densità energetiche di cui all'Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i.
2) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'elettricità forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica è quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantità di biocarburante trattato simultaneamente è determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato V-bis (parte C, punto 17).
Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono presi in considerazione ai fini del calcolo la quantità e il tipo di ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, è computato come combustibile fossile.
Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a sè ai fini dell' del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3) Quantità di elettricità consumata. Consiste nella quantità di elettricità consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua misurazione diretta, la stessa può essere stimata:
a) utilizzando la seguente formula:
Elettricità consumata (MJ) = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricità (MJ/km);
b) attraverso le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6;
d) «riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UER)»: consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (Upstream Emission Reduction), espressa in gCO2 eq, dichiarata dal fornitore, facoltativamente, se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti.
1. Ammissibilità.
Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore.
L'uso delle UER per un dato carburante fossile da parte del fornitore è limitato alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (upstream) per benzina, diesel, gas naturale compresso o liquefatto o GPL, individuati dalla normativa tecnica adottata a livello europeo.
Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1° gennaio 2011. Non è necessario dimostrare che le UER non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7-bis.
Può essere computata qualsiasi riduzione che avviene lungo la catena di produzione del carburante fossile anteriormente all'impianto presso il quale ha luogo la produzione del carburante finito.
2. Calcolo.
Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066. Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma ISO 14064 e devono fornire risultati di affidabilità equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione e dal regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione. I metodi di stima delle UER devono essere verificati conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065.
e) con «GHGix» s'intende l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'elettricità x espressa in gCO2 eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun combustibile o dell'elettricità come segue:
1) Nel caso dei combustibili di origine non biologica è «l'intensità di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di vita» per tipo di combustibile riportata nell'ultima colonna della seguente tabella.
=====================================================================
Fonte di | Combustibile |Intensità delle |Intensità delle
materie prime| immesso sul |emissioni di gas |emissioni di gas
e processo  | mercato  |serra durante il |serra ponderata
| | ciclo di vita |durante il ciclo
| | (gCO2eq/MJ | di vita
| | | (gCO2eq/MJ)
=============|=======================================================
Greggio | | |
convenzionale|  Benzina | 93,2  | 93,3
| | |
Liquido da | | |
gas naturale | | |
(GTL)  | | 94,3 |
Liquido da | | |
carbone  | | 172  |
| | |
Bitume | | |
naturale  | | 107 |
| | |
Scisti | | |
bituminosi  | | 131,3  |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Greggio | | |
convenzionale| Diesel o gasolio  | 95  | 95,1
| | |
Liquido | | |
da gas | | |
naturale | | |
(GTL)  | | 94,3  |
| | |
Liquido da | | |
carbone  | | 172 |
| | |
Bitume | | |
naturale  | | 108,5 |
| | |
Scisti | | |
bituminosi | | 133,7 |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Qualsiasi | | |
fonte | | |
fossile | Gas di petrolio | 73,6 | 73,6
| liquefatto per | |
|motore ad accensione| |
| comandata | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Gas naturale,| Gas naturale | 69,3 | 69,3
miscela | compresso per | |
dell'UE |motore ad accensione| |
| comandata | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Gas naturale,| Gas naturale | 74,5 | 74,5
miscela | liquefatto per | |
dell'UE |motore ad accensione| |
| comandata | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Reazione |Metano sintetico | 3,3 | 3,3
Sabatier |compresso nel motore| |
avente come |ad accensione | |
fonte di |comandata | |
idrogeno | | |
l'elettrolisi| | |
prodotta con | | |
energie | | |
rinnovabili | | |
non | | |
biologiche | | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Gas naturale | Idrogeno | 104,3 | 104,3
mediante | compresso | |
steam | in una cella | |
reforming | a combustibile | |
| | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Elettrolisi | Idrogeno compresso | 9,1 | 9,1
completamente| in una cella a | |
alimentata da| combustibile | |
energia | | |
rinnovabile | | |
non biologica| | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Carbone | Idrogeno compresso | 234,4 | 234,4
| in una cella a | |
| combustibile | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Carbone con | Idrogeno compresso | 52,7 | 52,7
cattura e | in una cella a | |
sequestro | combustibile | |
del carbonio | | |
delle | | |
emissioni di | | |
processo | | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Rifiuti | Benzina, diesel o | |
plastici | gasolio | 86 | 86
provenienti | | |
da | | |
materie | | |
prime | | |
fossili | | |
---------------------------------------------------------------------
2) Nel caso dell'elettricità i fornitori utilizzano la metodologia definita con decreto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6.
Nelle more della pubblicazione del decreto i fornitori possono:
calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita conformemente alle norme internazionali applicabili.
determinare l'intensità dei gas a effetto serra (gCO2 eq/MJ) per elettricità sulla base dei dati comunicati a norma dei seguenti atti:
a) regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure
c) regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione.
3) Nel caso dei biocarburanti sostenibili, l'intensità dei gas a effetto è calcolata in base all'articolo 7-quinquies.
Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE relativamente alle disposizioni dell'articolo 7-ter, paragrafo 2, della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche per determinare l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti ai sensi dell'articolo 7-ter, paragrafo 1.
L'intensità dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, è pari all'intensità dei gas a effetto serra dei corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi convenzionali.
4. Nel caso di trattamento simultaneo di combustibili di origine non biologica e biocarburanti l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili è quella del biocarburante dopo il trattamento;
f) «AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione:
=================================================================
| Tecnologia di conversione prevalente |Fattore di efficienza |
+=======================================+=======================+
|Motore a combustione interna | 1 |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Motopropulsore elettrico a batteria | 0,4 |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Motopropulsore elettrico a celle a | |
|combustibile a idrogeno | 0,4 |
+---------------------------------------+-----------------------+
Parte II
Comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti
1. UER dei carburanti diversi dai biocarburanti
Affinché le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo di calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano al GSE le seguenti informazioni:
a) la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al 1° gennaio 2011. Essa coincide con la data in cui si è verificato il primo risparmio di emissioni;
b) le riduzioni delle emissioni annue in gCO2 eq;
c) il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le riduzioni dichiarate;
d) la sede del progetto più vicina alla fonte delle emissioni in gradi di latitudine e longitudine, fino al quarto decimale;
e) le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure di riduzione in gCO2 eq/MJ di materia prima prodotta;
f) il numero di certificato non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate di gas a effetto serra;
g) il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del metodo di calcolo e del relativo sistema;
h) se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il rapporto medio annuo gas-petrolio (GOR) in soluzione, storico e dell'anno a cui si riferisce la comunicazione, la pressione del giacimento, la profondità e la produzione di petrolio greggio del pozzo. Il valore medio storico si riferisce al valore medio registrato l'anno prima dell'inizio del progetto.
2. Origine
Ai soli fini del presente decreto legislativo, con «origine» s'intende la denominazione commerciale delle materie prime di cui alla parte 2, punto 7, allegato I della direttiva 2015/652/UE, ma solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perché:
a) è una persona o un'impresa che effettua un'importazione di petrolio greggio da Paesi terzi oppure che riceve una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell' del regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio; oppure
b) ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri fornitori.
In tutti gli altri casi, l'«origine» deve far riferimento alla provenienza UE o non UE del combustibile.
Per quanto riguarda i biocarburanti, con «origine» s'intende la filiera di produzione del biocarburante di cui all'allegato V-bis.
Qualora siano utilizzate più materie prime, i fornitori presentano una relazione sulla quantità in tonnellate di prodotto finito di ciascuna materia prima prodotta nei rispettivi impianti di trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione.
3. Luogo di acquisto
Con «luogo di acquisto» s'intende il Paese e il nome dell'impianto di trattamento in cui il combustibile o l'elettricità hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, utilizzati per assegnare l'origine del combustibile o dell'elettricità a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
4. PMI
In deroga a quanto predetto, per i fornitori che sono PMI l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono alla provenienza UE o non UE, secondo il caso, a prescindere dal fatto che essi importino o forniscano oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.
5. Per la denominazione commerciale delle materie prime si applica la tabella di cui all'allegato I, parte II, punto 7 della direttiva 2015/652/UE;
b) «Allegato V-bis.2 - Valore di riferimento per i carburanti»
Ai fini dell'articolo 7-bis, comma 1, il valore di riferimento per i carburanti per il 2010, rispetto al quale confrontare le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità, al fine di valutare la riduzione di intensità dei gas ad effetto serra, è pari a 94,1 gCO2 eq/MJ;
c) «Allegato V-bis. 3 - Comunicazione alla Commissione»
1. Ai fini di cui all', comma 2, ogni anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea i dati aggregati per tutti i combustibili e per l'elettricità immessi sul mercato sul territorio nazionale:
a) tipo di combustibile o elettricità;
b) volume dei combustibili o quantità di elettricità;
c) intensità delle emissioni di gas a effetto serra;
d) UER;
e) origine;
f) luogo di acquisto
come definiti nell'allegato V-bis.1
Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.
2. I dati di cui al punto 1 devono essere comunicati separatamente per i combustibili o per l'elettricità immessi sul mercato dai fornitori, compresi i fornitori congiunti che operano in un solo Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-21;51#art-11