Capo I
Art. 7
Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 5), lettera a) della direttiva (UE) 2015/1513
In vigore dal 12 mag 2017
1. All'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in territori esterni all'Unione europea è possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-21;51#art-7