Capo I

Art. 5

Modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513

In vigore dal 12 mag 2017
1. All'articolo 7-ter, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al: a) 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015; b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50% a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza. 2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolato in conformità all'articolo 7-quinquies.»; b) al comma 3, lettera e), le parole «dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall' della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1307/2014».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-21;51#art-5

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