Capo I

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513

In vigore dal 12 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera i-quinquies), dopo le parole: «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»; b) al comma 1, la lettera i-sexies) è sostituita dalla seguente: «i-sexies) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo»; c) al comma 1, dopo la lettera i-terdecies) sono aggiunte le seguenti: i-terdecies.1) «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti; i-terdecies.2) «colture amidacee»: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma); i-terdecies.3) «biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti di cui all'articolo 7-ter; i-terdecies.4) «residuo della lavorazione»: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo; i-terdecies.5) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione; i-terdecies.6) «impianto operativo»: impianto in cui ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti; d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini del metodo di calcolo e della comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato V-bis.1; b) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti: 1) gravità API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) D287; 2) viscosità media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosità (centipoise) = 518,98e - 0,038T, dove T è la temperatura in gradi Celsius; 3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio; 4) la mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa; c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico; d) "valore di riferimento per i carburanti": un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia dei combustibili nel 2010; e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravità API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87; f) "micro, piccole e medie imprese (PMI)": quelle definite dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-21;51#art-2

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