Capo I
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652
In vigore dal 12 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che non rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per cento;
2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento;
3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori al 2 per cento.»;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Salvo che il fatto costituisca reato quando il contenuto della relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, risulta incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro.»;
c) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Al fornitore che, nell'anno di riferimento, omette di presentare o presenta tardivamente la relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al fornitore che presenta la relazione tardivamente, purchè entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, è applicata la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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