Capo I

Art. 6

Modifiche all'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva (UE) 2015/1513

In vigore dal 12 mag 2017
1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: «che può assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Il volume della miscela dovrà essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite»; b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilità o gestione sia riferibile ad un unico soggetto.»; c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o più partite, è ammissibile purchè le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui al comma 2, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti. Non è ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.»; d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 7-bis, tali informazioni devono accompagnare la partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante secondo quanto stabilito dalle disposizioni adottate ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.»; e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Alle attività di controllo provvede il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»; f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti può avvalersi di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La eventuale collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6-ter. In caso di individuazione di frodi si applicano le misure adottate ai sensi dall', comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-21;51#art-6

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