Capo II

Art. 15

Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513

In vigore dal 12 mag 2017
1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'allegato I, parte 1, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili», punto 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.»; b) all'allegato I, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», sono apportate le seguenti modifiche: 1) al punto 1, lettera a), dopo la parola: «elettricità», sono aggiunte le seguenti parole: «compresa l'elettricità utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»; 2) alla fine del punto 1, lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis) del presente paragrafo»; 3) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), è utilizzata la quota nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo è considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili;»; 4) al punto 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato: a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente allegato; b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2005; c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.»; 5) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali di cui all', comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis è equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.»; c) all'allegato I, dopo la parte 2, è aggiunta la seguente parte: «2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all', comma 2. Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all', comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell', comma 2-bis. a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori. b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato. e) Paglia. f) Concime animale e fanghi di depurazione. g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti. h) Pece di tallolio. i) Glicerina grezza. l) Bagasse. m) Vinacce e fecce di vino. n) Gusci. o) Pule. p) Tutoli ripuliti dei semi di mais. q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio. r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all', comma 1, lettera q-quinquies). s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all', comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura. t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica. u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all', comma 1, lettera a). v) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all', comma 1, lettera a). Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all', comma 2; tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all', comma 2-bis. a) Olio da cucina usato. b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-21;51#art-15

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