Capo II

Art. 17

Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 12 mag 2017
1. Il divieto di miscelazione di cui all'articolo 7-quater, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, non si applica alle scorte di miscele presenti presso i depositi all'entrata in vigore del presente decreto e fino al loro esaurimento. Il divieto si applica comunque decorsi 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto. 2. All' del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli che disciplinano la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed è abrogato per le restanti disposizioni.». 3. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto al comma 1, lettera g), dell', è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 4. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati i commi 4, 5-bis, 5-quater e 7. 5. Al fine di consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo regime incentivante, il comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato a partire dal 30 giugno 2018. Restano in ogni caso ferme le disposizioni relative all'applicazioni del bilancio di massa in caso di maggiorazione di cui al presente decreto. 6. Entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31, in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo. 7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accisa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 marzo 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Calenda, Ministro dello sviluppo economico Lorenzin, Ministro della salute Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-21;51#art-17

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