Capo II

Art. 14

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

In vigore dal 12 mag 2017
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 1. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da «rifiuti, compreso il gas di discarica» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «materie prime e altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il rispetto del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 182-bis.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-21;51#art-14

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