Capo II
Art. 8
Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico
In vigore dal 19 apr 2017
Commissione per la tutela
dall'inquinamento acustico
1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di:
a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE;
b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi dell', comma 8 della direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi;
c) coerenza dei valori di riferimento cui all' della legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE;
d) modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica;
e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici di cui all'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di semplificazione.
3. La Commissione è costituita con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di supplente del presidente, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.
4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica è nominato un supplente.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca le riunioni della Commissione.
6. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Storico versioni
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