Capo III

Art. 11

Modifiche dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

In vigore dal 19 apr 2017
Modifiche dell' della legge 26 ottobre 1995, n. 447 1. All' della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal consiglio comunale ed è trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all', comma 3, del predetto decreto.»; b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all', comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.».
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