Capo I
Art. 6
Modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
In vigore dal 19 apr 2017
Modifiche dell'
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all', commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all', commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.»;
b) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42#art-6