Capo I

Art. 4

Modifiche dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

In vigore dal 19 apr 2017
Modifiche dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 1. All', del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali;»; 2) la lettera b) è soppressa; 3) alla lettera c) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all', commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni,»; 4) alla lettera d) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all', commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni,»; b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale nè di interesse di più regioni, nonché per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonché i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica; b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all', commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6; c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all', commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi. 2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42#art-4

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