Capo I

Art. 3

Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

In vigore dal 19 apr 2017
Modifiche dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: «18 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti: «non di interesse nazionale nè di interesse di più regioni» e l'ultimo periodo è soppresso; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.»; c) al comma 4, le parole: «18 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni»; d) al comma 6, prima delle parole: «L'autorità individuata» sono inserite le seguenti parole: «Ferma restando la tempistica di cui al comma 3,», e le parole: «ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e» sono soppresse; e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).»; f) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai sensi dell', comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell', comma 1, lettera i), dell', comma 2, e dell', comma 1, della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell', comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.»; g) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: «10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. 10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorità individuata ai sensi dell', commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo