Capo I
Art. 2
Modifiche dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
In vigore dal 19 apr 2017
Modifiche dell'
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti: «non di interesse nazionale nè di interesse di più regioni» e l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.»;
c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni» e, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «La comunicazione deve includere anche tutti i dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocità, nonché, in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorità responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.»;
d) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le mappature acustiche sono redatte in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ferma restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni.»;
f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42#art-2