Capo III

Art. 13

Modifiche dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

In vigore dal 19 apr 2017
Modifiche dell' della legge 26 ottobre 1995, n. 447 1. All', della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «da lire 2.000.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all', comma 1, fissati ai sensi dell', comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.»; c) al comma 3, le parole: «da lire 500.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 20.000 euro»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all' e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.»; e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.»; f) al comma 5, primo periodo, le parole: «nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all',», e dopo le parole: «fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione.» sono inserite le seguenti: «Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento.»; g) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell' del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.»; h) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-ter. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Art. 13 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.) — Testo vigente | Portale Normativo