Capo IV
Art. 17
Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive
In vigore dal 19 apr 2017
Disciplina delle emissioni sonore prodotte
dai luoghi in cui si svolgono attività sportive
1. Con le modalità di cui all', comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42#art-17