Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo IV›Capo II
Art. 118
Conflitto di competenza territoriale
In vigore dal 31 ott 2019
1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alle sezioni riunite.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-118