Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo IV›Capo II
Art. 122
Riassunzione della causa
In vigore dal 7 ott 2016
1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza è riassunta, a cura della parte più diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento.
2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l'estinzione del processo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-122