Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo IV›Capo II
Art. 119
Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo
In vigore dal 7 ott 2016
1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell', possono proporre alle sezioni riunite istanza di regolamento di competenza.
2. L'istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa è costituita personalmente.
3. Il giudice del processo sospeso può autorizzare il compimento di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-119