Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo IV›Capo I
Art. 116
Risoluzione della questione e prosecuzione della causa
In vigore dal 7 ott 2016
1. Le modalità di svolgimento dell'udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l'appello, in quanto applicabili.
2. La sentenza che risolve la questione deferita è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.
3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite, nonché al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata il quale, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-116