Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IVCapo I

Art. 115

Fissazione dell'udienza

In vigore dal 7 ott 2016
1. L'udienza è fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dal deposito dell'atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite. 2. Almeno venti giorni prima dell'udienza, il decreto è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione è sollevata. 3. L'atto di deferimento del presidente della Corte dei conti è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite. 4. L'atto di deferimento del procuratore generale è notificato a cura di quest'ultimo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, agli avvocati delle parti costituite. 5. Il procuratore generale e le parti hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza. 6. L'atto di deferimento è comunicato, altresì, al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata; il giudice sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo processuale.
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