Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo III›Capo VII
Art. 112
Casi di correzione di errori materiali
In vigore dal 7 ott 2016
1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
2. L'ordinanza di correzione è notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza è ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette.
3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione può essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell'appello.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-112