Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo IV›Capo I
Art. 117
Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso
In vigore dal 7 ott 2016
1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-117