Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IVCapo I

Art. 117

Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso

In vigore dal 7 ott 2016
1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-117

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