Art. 112 · Casi di correzione di errori materiali
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IIICapo VII

Art. 112

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Casi di correzione di errori materiali

In vigore dal 7 ott 2016
1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo. 2. L'ordinanza di correzione è notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza è ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette. 3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione può essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell'appello.
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