Art. 118 · Conflitto di competenza territoriale
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IVCapo II

Art. 118

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Conflitto di competenza territoriale

In vigore dal 31 ott 2019
1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alle sezioni riunite.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-118