Sez. III
Art. 21
Procedimento e decisione di riconoscimento
In vigore dal 22 lug 2016
1. Quando ai fini dell'esecuzione in Italia, la procura generale presso la Corte di appello riceve da un altro Stato membro, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro, la richiesta di recupero corredata dal provvedimento che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, contenente le informazioni di cui all' il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell', fa richiesta di riconoscimento alla Corte di appello che provvede alla notifica della richiesta al datore di lavoro entro il termine di trenta giorni.
2. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza che viene comunicata al datore di lavoro e alle altre parti interessate, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza, ove viene sentito anche il pubblico ministero. La Corte di appello decide entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, valutate dal Presidente della Corte di appello, sia impossibile rispettare tale termine, si provvede ad informare l'autorità richiedente entro i successivi quindici giorni al fine di ottenere una proroga di ulteriori trenta giorni per l'esecuzione.
3. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento, la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
4. Avverso la decisione emessa dalla Corte di appello il procuratore generale, la persona cui è stata irrogata la sanzione e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della decisione sulle sanzioni amministrative pecuniarie, è informata senza indugio l'autorità richiedente.
5. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione.
6. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa all'autorità richiedente.
7. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.
8. La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa all'autorità richiedente.
9. L'Autorità giudiziaria adita comunica, nelle forme previste dall', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.
10. Se il riconoscimento è negato perché la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere eseguito in un altro Stato, l'autorità giudiziaria adita provvede secondo le modalità indicate nel comma 9.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-21