Sez. III
Art. 20
Motivi di rigetto
In vigore dal 22 lug 2016
1. La Corte d'appello non è tenuta a dare esecuzione a una richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non contiene le informazioni di cui all', commi 1 e 2, è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione.
2. La Corte d'appello può rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di recupero nei seguenti casi:
a) le spese e le risorse necessarie per il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di accertamento effettuato dall'autorità adita, risultano sproporzionate rispetto all'importo da recuperare;
b) la sanzione pecuniaria è inferiore a 350 euro o all'equivalente di tale importo;
c) in presenza del mancato rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei trasgressori e dei principi giuridici fondamentali loro applicabili, previsti dalla Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-20