Capo V

Art. 25

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 22 lug 2016
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo