Capo V
Art. 25
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 22 lug 2016
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-25