Sez. III

Art. 24

Somme recuperate

In vigore dal 22 lug 2016
1. Le somme recuperate in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente capo spettano al Ministero della giustizia. 2. L'autorità adita recupera le somme dovute nella valuta del proprio Stato secondo le procedure previste.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-24

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Somme recuperate (Art. 24 Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).) — Testo vigente | Portale Normativo