Art. 24 · Somme recuperate
Sez. III

Art. 24

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Somme recuperate

In vigore dal 22 lug 2016
1. Le somme recuperate in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente capo spettano al Ministero della giustizia. 2. L'autorità adita recupera le somme dovute nella valuta del proprio Stato secondo le procedure previste.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-24