Sez. III

Art. 22

Sospensione del procedimento

In vigore dal 22 lug 2016
1. Se il provvedimento da eseguire è impugnato, la procedura di esecuzione transnazionale della sanzione è sospesa fino alla decisione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-22

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