Sez. III
Art. 18
Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione
In vigore dal 22 lug 2016
1. L'Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite IMI da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che irroga o conferma una sanzione amministrativa pecuniaria nonché di ogni altro documento pertinente, valutata la sussistenza di eventuali motivi di rigetto di cui all', comma 1, provvede senza formalità, entro il termine di trenta giorni.
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica tramite IMI all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.
3. La notifica di un provvedimento, effettuata secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorità adita, ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-18