Sez. III

Art. 18

Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione

In vigore dal 22 lug 2016
1. L'Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite IMI da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che irroga o conferma una sanzione amministrativa pecuniaria nonché di ogni altro documento pertinente, valutata la sussistenza di eventuali motivi di rigetto di cui all', comma 1, provvede senza formalità, entro il termine di trenta giorni. 2. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica tramite IMI all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto. 3. La notifica di un provvedimento, effettuata secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorità adita, ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-18

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Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione (Art. 18 Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).) — Testo vigente | Portale Normativo