Sez. II
Art. 15
Condizioni per la trasmissione
In vigore dal 22 lug 2016
1. La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro documento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti:
a) quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall'ordinamento interno;
b) quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non è soggetto a impugnazione.
2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa ai sensi dell' e deve contenere i seguenti elementi:
a) le generalità, la residenza o il domicilio del destinatario ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla sua identificazione;
b) una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze della violazione e la disciplina applicabile;
c) l'indicazione delle disposizioni che consentono l'esecuzione secondo l'ordinamento interno e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria e le eventuali impugnazioni;
d) i dati identificativi dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente al gravame sulla sanzione amministrativa pecuniaria e, se diversa, dell'autorità competente a fornire ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilità di impugnazione.
3. La richiesta di cui al comma 1 indica altresì:
a) nel caso di richiesta di notifica di un provvedimento o di altro documento pertinente, lo scopo della notifica e il termine entro il quale deve essere eseguita;
b) nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o il provvedimento è divenuto esecutivo o definitivo anche a seguito di una decisione non più soggetta a impugnazione, una descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, con l'indicazione dello stato della procedura sanzionatoria nonché delle modalità della notifica al trasgressore e all'obbligato in solido.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-15