Sez. II

Art. 15

Condizioni per la trasmissione

In vigore dal 22 lug 2016
1. La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro documento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti: a) quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall'ordinamento interno; b) quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non è soggetto a impugnazione. 2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa ai sensi dell' e deve contenere i seguenti elementi: a) le generalità, la residenza o il domicilio del destinatario ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla sua identificazione; b) una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze della violazione e la disciplina applicabile; c) l'indicazione delle disposizioni che consentono l'esecuzione secondo l'ordinamento interno e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria e le eventuali impugnazioni; d) i dati identificativi dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente al gravame sulla sanzione amministrativa pecuniaria e, se diversa, dell'autorità competente a fornire ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilità di impugnazione. 3. La richiesta di cui al comma 1 indica altresì: a) nel caso di richiesta di notifica di un provvedimento o di altro documento pertinente, lo scopo della notifica e il termine entro il quale deve essere eseguita; b) nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o il provvedimento è divenuto esecutivo o definitivo anche a seguito di una decisione non più soggetta a impugnazione, una descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, con l'indicazione dello stato della procedura sanzionatoria nonché delle modalità della notifica al trasgressore e all'obbligato in solido.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-15

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