Capo III

Art. 12

Sanzioni

In vigore dal 21 mar 2023
1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all', comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato. 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2023, N. 27. 2. All', comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013". 2. La violazione degli obblighi di cui all', comma 3, lettera a), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato. 3. La violazione degli obblighi di cui all', commi 3, lettera b), e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro. 3-bis. La violazione degli obblighi di cui all', comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro. 3-ter. La violazione degli obblighi di cui all', commi 2 e 3, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato. 4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3-ter non possono essere superiori a 150.000 euro.

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui [...] all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-12

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