Capo II
Art. 9
Misure di accompagnamento
In vigore dal 22 lug 2016
1. Nell'ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea, lo Stato italiano adotta le misure necessarie a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca, nonché della vigilanza sul rispetto della normativa vigente, con gli altri Stati membri.
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