Sez. II

Art. 14

Competenza

In vigore dal 22 lug 2016
1. La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta all'Ispettorato nazionale del lavoro. 2. La richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o ha il proprio domicilio o, se persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di recupero, qualora la persona fisica o giuridica non disponga di beni nello Stato membro di cui al primo periodo, la richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-14

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Competenza (Art. 14 Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).) — Testo vigente | Portale Normativo