Art. 14 · Competenza
Sez. II

Art. 14

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Competenza

In vigore dal 22 lug 2016
1. La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta all'Ispettorato nazionale del lavoro. 2. La richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o ha il proprio domicilio o, se persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di recupero, qualora la persona fisica o giuridica non disponga di beni nello Stato membro di cui al primo periodo, la richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-14