Art. 12 bis

Campo di applicazione

In vigore dal 21 mar 2023
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l'impresa di trasporto e il conducente distaccato. 2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per quanto compatibili. Le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono Stati membri non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l'accesso al mercato dell'Unione o a parti di esso. 3. Alle prestazioni transnazionali di servizi di somministrazione di conducenti non si applicano le disposizioni del presente Capo, salvo quanto previsto dall', comma 12, nelle ipotesi di cui all', comma 2-bis, primo periodo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-12-bis

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