Art. 12 quinquies
Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo
In vigore dal 21 mar 2023
1. Alle prestazioni transnazionali di servizi di cui all', commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli , commi 1 e 1-bis, e di cui agli del presente decreto, nonché le disposizioni dell'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per la notifica e l'esecuzione dei provvedimenti di cui all', comma 5, si applicano le procedure di cui al Capo IV.
3. Le prestazioni di servizi di trasporto rientrano nelle attività monitorate dall'Osservatorio di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-12-quinquies