Art. 7

Informazioni sulle ispezioni

In vigore dal 24 mar 2016
1. Al termine di un'ispezione, l'ispettore segnala immediatamente le deficienze al comandante della nave, stabilendo anche un termine per la correzione delle stesse, e redige un rapporto, in lingua italiana e in lingua inglese, notificandone immediatamente una copia al comandante della nave e all'armatore. Una seconda copia è affissa sulla bacheca avvisi della nave per informare i lavoratori marittimi e, su richiesta, è inviata ai loro rappresentanti. Nel caso in cui un ispettore ritiene che le deficienze sono rilevanti o nel caso in cui esse riguardano un reclamo a bordo, le segnala anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi. 2. Il rapporto di ogni ispezione è consegnato dall'ispettore all'autorità competente locale, la quale provvede a trasmetterlo tempestivamente alle competenti aziende sanitarie locali e ai competenti uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e all'autorità competente centrale. 3. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto tiene il registro delle ispezioni effettuate. L'autorità competente centrale, sulla base di apposita relazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, elabora un rapporto annuale sulle attività ispettive e sull'attuazione della normativa nazionale. Tale rapporto è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che lo inoltra al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro. 4. Il rapporto annuale è portato a conoscenza delle organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'autorità competente centrale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;32#art-7

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