Art. 10

Accertamento di deficienze e fermo della nave

In vigore dal 24 mar 2016
1. L'autorità competente locale accerta, tramite l'ispettore, alla scadenza del termine di cui all', comma 1, che le deficienze emerse o confermate nel corso dell'ispezione sono state eliminate in conformità alla convenzione. 2. L'ispettore che rileva deficienze nell'attività della nave che, singolarmente o nel complesso, rendono le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, informa l'autorità competente locale che deve disporre la sospensione delle operazioni. 3. La sospensione delle operazioni si protrae fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, determina le condizioni alle quali l'operazione può continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione e per la salute dei lavoratori marittimi. 4. L'ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, ovvero la presenza di altre carenze che costituiscono una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, nel rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi previsti dalla normativa vigente, notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente l'autorità competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione. 5. Il provvedimento di fermo o l'atto di sospensione di un'operazione non è revocato fino a quando non si è posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorità competente locale non ha accettato un piano d'azione presentato da parte dell'armatore per correggere le carenze stesse e ha accertato che il piano può essere attuato in modo rapido. 6. L'autorità competente locale informa immediatamente l'autorità competente centrale e le organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori nel caso in cui è stato vietato a una nave di riprendere il mare a causa di una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, oppure le condizioni di vita e di lavoro a bordo rappresentano un'evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi. 7. Avverso i provvedimenti di sospensione delle operazioni e di fermo sono esperibili i ricorsi amministrativi da presentarsi nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;32#art-10

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