Art. 6

Ispezioni

In vigore dal 24 mar 2016
1. L'autorità competente locale sottopone le navi ad ispezione secondo i seguenti criteri: a) ispezione iniziale per le navi nuove; b) ispezione intermedia per le navi esistenti di stazza lorda pari o superiore a 200 GT e per le navi che effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 GT; c) ispezione di rinnovo per le navi nuove o esistenti; d) ispezione addizionale per le navi nuove o esistenti. 2. L'ispezione iniziale è effettuata alla prima visita o preventivamente alla messa in servizio della nave ed è propedeutica al rilascio da parte dell'autorità competente locale del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo. Durante l'espletamento dell'ispezione iniziale, gli ispettori osservano le condizioni di lavoro a bordo specificate nell'allegato A5-I della convenzione. 3. L'ispezione intermedia è effettuata tra il secondo e il terzo anno della data anniversaria del certificato di lavoro marittimo ed ha lo scopo di accertare che la nave mantiene i requisiti previsti dalla normativa nazionale e i requisiti minimi previsti dalla convenzione. Essa deve essere eseguita con le stesse modalità delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato di lavoro marittimo. 4. L'ispezione di rinnovo è effettuata alla scadenza del certificato e ha lo scopo di verificare che sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale, nonché i requisiti minimi previsti dalla convenzione. 5. L'ispezione addizionale è effettuata a seguito di un reclamo presentato all'autorità competente locale per presunte infrazioni della normativa sulla base della quale sono stati rilasciati il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformità del lavoro marittimo. 6. Durante l'ispezione, l'ispettore: a) sale a bordo delle navi liberamente e senza preavviso. Soltanto all'inizio dell'ispezione informa il comandante o la persona responsabile e, secondo i casi, i lavoratori marittimi o i loro rappresentanti; b) acquisisce informazioni dal comandante, dai lavoratori marittimi, dall'armatore o un suo rappresentante, su qualsiasi questione relativa all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa in materia di condizioni di vita e di lavoro marittimo, in presenza di eventuali testimoni; c) esige l'esibizione di tutti i libri, giornali di bordo, registri, certificati o altri documenti o informazioni direttamente connesse con l'oggetto dell'ispezione allo scopo di verificarne la conformità con la convenzione e con la normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo; d) controlla l'avvenuta affissione degli avvisi richiesti dalla normativa nazionale in applicazione della convenzione; e) verifica la possibilità di consultazione da parte dei lavoratori marittimi della convenzione, che deve essere presente in copia a bordo delle navi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;32#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo