Art. 6
Ispezioni
In vigore dal 24 mar 2016
1. L'autorità competente locale sottopone le navi ad ispezione secondo i seguenti criteri:
a) ispezione iniziale per le navi nuove;
b) ispezione intermedia per le navi esistenti di stazza lorda pari o superiore a 200 GT e per le navi che effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 GT;
c) ispezione di rinnovo per le navi nuove o esistenti;
d) ispezione addizionale per le navi nuove o esistenti.
2. L'ispezione iniziale è effettuata alla prima visita o preventivamente alla messa in servizio della nave ed è propedeutica al rilascio da parte dell'autorità competente locale del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo. Durante l'espletamento dell'ispezione iniziale, gli ispettori osservano le condizioni di lavoro a bordo specificate nell'allegato A5-I della convenzione.
3. L'ispezione intermedia è effettuata tra il secondo e il terzo anno della data anniversaria del certificato di lavoro marittimo ed ha lo scopo di accertare che la nave mantiene i requisiti previsti dalla normativa nazionale e i requisiti minimi previsti dalla convenzione. Essa deve essere eseguita con le stesse modalità delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato di lavoro marittimo.
4. L'ispezione di rinnovo è effettuata alla scadenza del certificato e ha lo scopo di verificare che sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale, nonché i requisiti minimi previsti dalla convenzione.
5. L'ispezione addizionale è effettuata a seguito di un reclamo presentato all'autorità competente locale per presunte infrazioni della normativa sulla base della quale sono stati rilasciati il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformità del lavoro marittimo.
6. Durante l'ispezione, l'ispettore:
a) sale a bordo delle navi liberamente e senza preavviso.
Soltanto all'inizio dell'ispezione informa il comandante o la persona responsabile e, secondo i casi, i lavoratori marittimi o i loro rappresentanti;
b) acquisisce informazioni dal comandante, dai lavoratori marittimi, dall'armatore o un suo rappresentante, su qualsiasi questione relativa all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa in materia di condizioni di vita e di lavoro marittimo, in presenza di eventuali testimoni;
c) esige l'esibizione di tutti i libri, giornali di bordo, registri, certificati o altri documenti o informazioni direttamente connesse con l'oggetto dell'ispezione allo scopo di verificarne la conformità con la convenzione e con la normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo;
d) controlla l'avvenuta affissione degli avvisi richiesti dalla normativa nazionale in applicazione della convenzione;
e) verifica la possibilità di consultazione da parte dei lavoratori marittimi della convenzione, che deve essere presente in copia a bordo delle navi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;32#art-6