Art. 8
Rilascio e rinnovo del certificato del lavoro marittimo
In vigore dal 24 mar 2016
1. Il certificato del lavoro marittimo ha validità di cinque anni, con la decorrenza prevista dallo standard A5.1.3, paragrafi 1, 3 e 4 della convenzione.
2. L'autorità competente locale rilascia il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformità del lavoro marittimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;32#art-8