Art. 4

Funzioni delle autorità competenti

In vigore dal 24 mar 2016
1. L'autorità competente centrale svolge le seguenti funzioni: a) attua la normativa in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i profili attinenti la sicurezza della navigazione; b) esercita l'attività di coordinamento e indirizzo in materia di lavoro marittimo; c) programma, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e con l'Ispettorato nazionale del lavoro, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, sulla base dei rapporti ispettivi, nonché sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente agli infortuni dei lavoratori marittimi. 2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva. 3. L'attività di ispezione e di certificazione è svolta secondo le disposizioni della convenzione dall'autorità competente locale attraverso gli ispettori autorizzati. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il coordinamento tra le attività ispettive previste dal presente decreto e l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi oggetto del presente decreto. 5. L'autorità competente locale comunica le attività svolte nei porti esteri all'autorità consolare, che può fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.
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