Art. 5

Profilo professionale e competenze degli ispettori

In vigore dal 24 mar 2016
1. Ciascun ispettore, previa verifica da parte dell'autorità competente centrale della sussistenza dei requisiti professionali minimi indicati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, è autorizzato ad eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo. 2. L'autorità competente centrale, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, predispone l'elenco degli ispettori autorizzati e lo pubblica sul proprio sito istituzionale. 3. Il percorso formativo degli ispettori è verificato dall'autorità competente centrale, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con frequenza triennale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;32#art-5

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