Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 mar 2016
1. Ai fini del presente decreto, in aggiunta alle pertinenti definizioni di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni, si intende per: a) «autorità competente centrale»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) «autorità competente locale»: gli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, anche per le navi che scalano porti esteri; c) «convenzione»: la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (MLC 2006) di cui alla legge 23 settembre 2013, n. 113, e le parti pertinenti della MLC 2006; d) «parti pertinenti della MLC 2006»: le parti della convenzione il cui contenuto è considerato corrispondente alle disposizioni di cui all'allegato della direttiva 2009/13/CE; e) «ispettore»: un dipendente delle autorità competenti di cui alle lettere a) e b) autorizzato a svolgere le ispezioni dello Stato di bandiera; f) «ispezione»: la visita a bordo di una nave svolta da un ispettore, per verificare la conformità alla convenzione; g) «reclamo»: qualsiasi informazione o rapporto originato dai lavoratori marittimi, ogni soggetto, associazione o organizzazione, portatrice di una qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo, secondo le procedure di cui alla regola 5.1.5 della convenzione; h) «fermo»: il formale divieto posto ad una nave di prendere il mare a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura; i) «certificato del lavoro marittimo»: il certificato di cui all' del presente decreto e di cui alla regola 5.1.3 della convenzione; l) «dichiarazione di conformità del lavoro marittimo»: la dichiarazione di cui all' del presente decreto e di cui alla regola 5.1.3 della convenzione; m) «data anniversaria»: il giorno ed il mese di ciascun anno che corrisponde alla data di scadenza del certificato del lavoro marittimo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;32#art-2

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