Art. 16 sexies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei

In vigore dal 19 dic 2024
1. Per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o sono inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto qualificato come G-SII, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, consiste nella somma: a) dei requisiti di cui agli articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3. 2. Il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le società controllate rilevanti incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII consiste nella somma: a) dei requisiti di cui agli articoli 92-ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3, che deve essere soddisfatto utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all' e quelle stabilite dai collegi di risoluzione europei. 3. La Banca d'Italia stabilisce il requisito aggiuntivo ai sensi dei commi 1 e 2 quando il requisito di cui al comma 1, lettera a), o al comma 2, lettera a), non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all', e in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'. 4. Ai fini dell', comma 2-bis, quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito aggiuntivo di cui al comma 3: a) per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea; b) se non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII. 5. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito aggiuntivo di cui al comma 3 sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro applicabile al gruppo soggetto a risoluzione o alla società controllata rilevante inclusa nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-16-sexies

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Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei (Art. 16 sexies Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo